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Il diritto di sciopero si esercita con le modalità previste dalla legge 146/1990 che vuole contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di sciopero da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall’altro il diritto allo studio degli studenti.
La presente circolare riassume alcune indicazioni generali dirette al personale scolastico e alle famiglie a cui è richiesta la massima collaborazione.
Prima dello sciopero, la Dirigente Scolastica emana le circolari e chiede al personale di fornire una comunicazione scritta volontaria relativa all’adesione o meno allo sciopero. A fronte delle risposte ottenute, dispone eventuali variazioni all’orario scolastico che saranno comunicate alle famiglie mediante comunicazione pubblicata attraverso i canali istituzionali.
Si precisa che la Dirigente Scolastica non può chiudere alcun plesso scolastico a meno che non risulti in modo chiaro ed inequivocabile che tutto il personale aderirà allo sciopero e non può obbligare nessuno ad effettuare alcuna dichiarazione di adesione/non adesione. Dunque, tenuti in debito conto i diritti del personale che ha piena facoltà di non dichiarare in anticipo la propria adesione o non adesione allo sciopero, la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l’erogazione della didattica, ma anche l’effettuazione di un’adeguata sorveglianza sugli studenti.
In caso di sciopero dei docenti responsabili di plesso, il/la docente più anziano/a in servizio è incaricato del coordinamento del plesso.
Nel caso in cui si verifichi la chiusura dei plessi per la mancata apertura da parte dei collaboratori scolastici, i docenti non aderenti allo sciopero ed in orario di servizio dovranno rimanere a disposizione dell’Istituto senza superare le ore di servizio della giornata.
La Dirigente Scolastica può, tuttavia, disporre cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli studenti.