Secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti del 2 settembre 2024, accogliendo le indicazioni del D.P.R n° 122 del 2009 art. 14 comma 7 e della CM n.20 prot. 1483 del 4 marzo 2011 non vengono computate le assenze dovute a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- ricoveri ospedalieri;
- analisi cliniche e visite specialistiche documentate da certificato medico;
- grave lutto familiare;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Il calcolo del limite massimo di assenze annuali per accedere allo scrutinio in riferimento ai singoli indirizzi di studio è riportato nella tabella inclusa nel testo integrale della comunicazione pubblicato qui di seguito e che invitiamo a leggere con attenzione:
Leggi la comunicazione n. 15