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La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativ i: norme relative alla natura giuridica , all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002 05); norme civilistiche che riguardano le resp onsa bilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 Legge n.312 dell’11/07/80). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli al lievi nei locali della scuola a que llo della loro us cita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità de gli allievi ( Cass. 4/3/1977, n. 894).
Nella comunicazione pubblicata qui di seguito sono sviluppati i punti relativi alla situazione di fatto e alle disposizioni finali.