Riassumiamo ed evidenziamo brevemente i punti principali del Decreto, invitando all'attenta lettura della comunicazione pubblicata qui di seguito.
La Dirigente Scolastica, visto [...] COMUNICA che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297 /1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell' ANIST.
L'Ufficio didattica cura la trasmissione al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie Istituzioni Scolastiche, i docenti e l'ufficio didattica verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.
Mancato adempimento: [...] costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
Elusione dell'obbligo: La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli a giustificare senza indugio.
I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. A tal proposito i coordinatori di classe e il personale di segreteria seguiranno la procedura di cui alla presente circolare, pubblicata anche in albo online e sul sito web dell'Istituzione Scolastica.